Art. 5.
(Istituzione del marchio «prodotto alimentare tradizionale»).

      1. Al fine di favorire la conservazione e il riconoscimento delle tradizioni alimentari, è istituito, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, il marchio «prodotto alimentare tradizionale» che contraddistingue nell'etichettatura i prodotti di cui all'articolo 1, comma 3, lettere b) e c).
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, approva il marchio di riconoscimento di cui al comma 1 e i criteri per il conferimento del marchio ai prodotti, previa approvazione di apposito disciplinare.
      3. L'utilizzazione non autorizzata o impropria della denominazione e del marchio di riconoscimento di cui al comma 1 è punita con le sanzioni di cui all'articolo 517 del codice penale.
      4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono e regolamentano le modalità per l'esercizio dei controlli e l'applicazione delle sanzioni concernenti l'attuazione del presente articolo.

 

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